SCORREVOLE

Studio Tecnico Associato - Ing.CIERVO MARCO - Ing.PAOLINI ENRICA

giovedì 22 agosto 2013

OBBLIGO DI DOTARE GLI EDIFICI DI IMPIANTI ALIMENTATI DA RINNOVABILI. FACCIAMO CHIAREZZA...



L’obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è certamente una novità. 
Basti pensare che già nel lontano 1991 la famosa Legge 10, all'art. 26 comma 7, prescriveva “l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica”. Il D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recitava: “[…] nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”. L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso anche dal decreto di attuazione , il D.P.R. 59/2009, che riporta integralmente quanto previsto dal 192/2005, rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”. E’ presente, però, una novità, ossia l’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 m². Intanto anche una modifica al Testo unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) introduce l’obbligo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 29 marzo 2011 entra in vigore il cosiddetto “Decreto Rinnovabili” (D.Lgs. 28/2011) che definisce finalmente in maniera compiuta i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il Decreto introduce nuove definizioni:
“edificio di nuova costruzione”
inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2011;
“edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, 
inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

In definitiva, il Decreto Rinnovabili trova applicazione molto più ampia di quanto sembrerebbe, disciplinando la produzione di energia termica in termini di percentuali di copertura e tempi di intervento.

In allegato proponiamo una scheda riassuntiva, con esempi applicativi del Decreto Rinnovabili.


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