La “Legge del Fare” (Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del Decreto del Fare) apporta modifiche al testo unico della sicurezza e al testo unico sull’edilizia.
EDILIZIA
Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma
Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Il cambio di sagoma, quindi, non sarà più considerato un intervento pesante e per la sua realizzazione sarà sufficiente la SCIA invece che il Permesso di Costruire. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Entro il 30 giugno 2014 i comuni dovranno individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta
Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali
Possibilità di richiedere “Certificato di agibilità parziale”
Anche prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità:
• per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
• per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata, lo stesso è prorogato una sola volta per tre anni.
Attestazione di agibilità
In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere
trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un
professionista abilitato che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato
e la sua agibilità corredata di a) richiesta di accatastamento, b) dichiarazione
dell’impresa installatrice.
Stop al silenzio-rifiuto per il Permesso di Costruire in caso di vincoli
I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o ciulturali. Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Proroghe ai termini di inizio e fine dei Permessi di Costruire
Salvo diversa disciplina regionale, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA.
Estensione della validità del DURC
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 120 giorni. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
SICUREZZA
DUVRI facoltativo e semplificazione per la valutazione dei rischi per le attività a basso rischio
POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili
Tempi più rapidi per le verifiche periodiche delle attrezzature
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Al seguente link
http://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=54cc7182a229afe3543ebd114645fda8
troverete il testo coordinato del decreto!
Buona lettura!
Ing. Ciervo Marco
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Ing. Ciervo Marco