SCORREVOLE

Studio Tecnico Associato - Ing.CIERVO MARCO - Ing.PAOLINI ENRICA

venerdì 23 agosto 2013

DECRETO DEL "FARE" - sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro e nuove regole in edilizia



La “Legge del Fare” (Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del Decreto del Fare) apporta modifiche al testo unico della sicurezza e al testo unico sull’edilizia.

EDILIZIA

Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma
Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Il cambio di sagoma, quindi, non sarà più considerato un intervento pesante e per la sua realizzazione sarà sufficiente la SCIA invece che il Permesso di Costruire. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Entro il 30 giugno 2014 i comuni dovranno individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con  proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali

Possibilità di richiedere “Certificato di agibilità parziale”
Anche prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità:
• per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state 
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
• per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate  le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del  termine entro il quale l’opera deve essere completata, lo stesso è prorogato una sola volta per tre anni.

Attestazione di agibilità
In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere
trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un 
professionista abilitato che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato 
e la sua agibilità corredata di a) richiesta di accatastamento, b) dichiarazione 
dell’impresa installatrice.

Stop al silenzio-rifiuto per il Permesso di Costruire in caso di vincoli
I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione  di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o ciulturali. Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Proroghe ai termini di inizio e fine dei Permessi di Costruire
Salvo diversa disciplina regionale, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA.

Estensione della validità del DURC
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 120 giorni. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

SICUREZZA

DUVRI facoltativo e semplificazione per la valutazione dei rischi per le attività a basso rischio
POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili
Tempi più rapidi per le verifiche periodiche delle attrezzature
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

Al seguente link
http://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=54cc7182a229afe3543ebd114645fda8
troverete il testo coordinato del decreto!

Buona lettura!

Ing. Ciervo Marco

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - Tempi, costi e modalità di redazione


L' Attestato di Prestazione Certificazione Energetica è un documento  che raccoglie le principali informazioni sul consumo energetico dell' edificio, dell'appartamento o dell'unità immobiliare. Il venditore deve consegnarlo al notaio prima del rogito mentre nel caso di nuove costruzioni va consegnato allo sportello unico per l'edilizia nonchè deve essere allegato ai contratti di locazione. Con il nostro studio ci occupiamo di redigere questo documento ed abbiamo un discreto numero di certificati già prodotti sia per edifici residenziali che non. 

VI CONSEGNEREMO L'APE CON LA MASSIMA RAPIDITA' 

Il servizio di APE per appartamenti, di seguito descritto e al prezzo indicato, è attivo solo ad Avezzano e limitrofi (entro 30km). Altre situazioni particolari, quindi a distanze maggiori o per edifici particolari, vanno valutate caso per caso. Dopo un alto numero di attestati di certificazione consegnati siamo capaci di gestire la vostra richiesta con tempi e modalità certe, il nostro prezzo è contenuto per assenza di intermediari. 
Il questionario ed il sopralluogo
Per fornire un servizio rapido e per poter fornire un preventivo più verosimile possibile vi preghiamo di riempire il questionario che ci permetterà di conoscere i parametri necessari alla redazione dell'APE ovvero le dimensioni, le caratteristiche dell'involucro (murature e finestre), l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Successivamente provvederemo a fissare un appuntamento per il sopralluogo. Il sopralluogo ha una durata di circa 30 minuti, in questa occasione vi saranno poste tutte le domande utili alla conclusione della pratica.

QUESTIONARIO https://docs.google.com/forms/d/1lSr6mJy9krm5Qdeaa_h8h5CvvtDUcYMxShBt7x1ppWk/viewform

I tempi
Successivamente elaboreremo i dati per preparare la certificazione. Il documento timbrato viene consegnato dopo alcuni giorni dal sopralluogo (solitamente 1-2 giorni).
I costi: prezzo fisso comprese spese ed imposte
Il costo fisso per un appartamento di dimensioni standard (fino a 150 mq) ad Avezzano e limitrofi (raggio di 30km) è compreso di consegna, spese ed imposte escluso il 4% di Inarcassa ed è pari a

€ 150,00 tutto incluso.

Sarà emessa una fattura per prestazione professionale a norma di legge, ricordiamo che spesso gli studi notarili la richiedono per validare la certificazione. Contattateci per un rapido preventivo
Consegna manuale agli uffici della Regione
Ci faremo carico di inviare l'APE presso uffici della Regione come prevede la legge ovvero entro 15 giorni dalla data di emissione.
Prenota il sopralluogo
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o per prenotare un sopralluogo potete chiamare il numero
389 9258538 (ing. Ciervo Marco) 
o mail marco_ciervo@yahoo.it con oggetto "Preventivo APE".

Un saluto a presto

Ing. Ciervo Marco



giovedì 22 agosto 2013

OBBLIGO DI DOTARE GLI EDIFICI DI IMPIANTI ALIMENTATI DA RINNOVABILI. FACCIAMO CHIAREZZA...



L’obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è certamente una novità. 
Basti pensare che già nel lontano 1991 la famosa Legge 10, all'art. 26 comma 7, prescriveva “l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica”. Il D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recitava: “[…] nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”. L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso anche dal decreto di attuazione , il D.P.R. 59/2009, che riporta integralmente quanto previsto dal 192/2005, rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”. E’ presente, però, una novità, ossia l’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 m². Intanto anche una modifica al Testo unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) introduce l’obbligo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 29 marzo 2011 entra in vigore il cosiddetto “Decreto Rinnovabili” (D.Lgs. 28/2011) che definisce finalmente in maniera compiuta i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il Decreto introduce nuove definizioni:
“edificio di nuova costruzione”
inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2011;
“edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, 
inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

In definitiva, il Decreto Rinnovabili trova applicazione molto più ampia di quanto sembrerebbe, disciplinando la produzione di energia termica in termini di percentuali di copertura e tempi di intervento.

In allegato proponiamo una scheda riassuntiva, con esempi applicativi del Decreto Rinnovabili.


martedì 20 agosto 2013

DETRAZIONI 65% - Quali interventi?


Detrazione 65% per interventi tesi al risparmio energetico fino al 31 dicembre 2013, secondo il decreto sugli ecobonus. Ma quali sono questi lavori di risparmio energetico soggetti al bonus 55 ora 65%?
Detrazione risparmio energetico: cosa cambia con il decreto ecobonus

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il cosiddetto decreto sugli ecobonus, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65%la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. In sede di conversione del decreto sugli ecobonus sono state apportate delle modifiche alla detrazione 65% per ciò che riguarda soprattutto gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione.

Detrazione 65%: quali sono i lavori di risparmio energetico?

E’ utile a questo punto sottolineare quali sono proprio questi interventi tesi al risparmio energetico per cui è possibile godere della detrazione 55 ora divenuta detrazione 65%.

In generale rientrano nella detrazione risparmio energetico gli interventi tesi a:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
- miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti),
- installazione di pannelli solari,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Partendo dagli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Vi rientrano interventi quali la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Detrazione installazione pannelli solari

Altro intervento riguarda l’installazione di pannelli solari, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 60mial euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Detrazione caldaie

Altro intervento di risparmio energetico per cui si fruisce della detrazione 65%, riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Con il nostro studio ci occupiamo della valutazione dei migliori interventi da realizzare sulle vostre abitazioni per  migliorare l'efficienza energetica dell'edificio cosi da ottenere una riduzione della spesa annua per il riscaldamento e migliorare il confort ambientale preparando tutte le pratiche necessarie per poter usufruire dei benefici di legge di detrazione del 65%.

lunedì 19 agosto 2013


RECUPERO BORGHI D'ABRUZZO 
CASE IN MONTAGNA "CHIAVI IN MANO"
(RECOVERY VILLAGES OF ABRUZZO
HOMES IN THE MOUNTAINS "TURNKEY")

Un nuovo campo nel quale lo studio si sta ultimamente specializzando è legato alla voglia di dare nuova vita ai vecchi borghi e paesi presenti nell'entroterra abruzzese. Molti di questi paesi sono quasi completamente spopolati ma presentano delle realtà naturalistiche uniche ed eccezionali. La sfida che ci stiamo proponendo come studio è quella di cercare di dare nuova vita a queste zone avvicinando la nostra committenza ed i vari clienti interessati a queste realtà proponendo dei pacchetti "chiavi in mano". Ci occuperemo di tutto noi dalla scelta dell'immobile più adatto alle vostre esigenze, alla trattativa con i proprietari fornendo assistenza durante le procedure di acquisizione, alla redazione del progetto e all'intervento di restauro e recupero.
(A new field in which the study is specializing lately is related to the desire to give new life to old towns and villages found in the hinterland of Abruzzo. Many of these countries are almost completely depopulated but have unique and exceptional nature of reality. The challenge we are proposing study is to try to give new life to these areas approaching our clients and the various clients interested in these packages actually proposing a "turnkey". 'll Take care of us from choosing the property that best suits your needs, to negotiation with the owners providing assistance during acquisition procedures, the preparation of the project and to the restoration and recovery.)

IL BORGO DI BISEGNA
(THE VILLAGE OF Bisegna)

Attualmente stiamo concentrando i nostri sforzi con quello che mi piace definire "borgo pilota" ovvero il comune di Bisegna. Il comune di Bisegna si trova al centro del parco Nazionale d'Abruzzo, uno dei parchi più antichi ed importanti d'italia. Si trova in una posizione strategica in quanto non molto distante da Roma (dall'uscita dell'A24 - Pescina si trova a soli 20 KM) quindi facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e ad un tiro di schioppo dalle piste da sci di Pescasseroli.
(Currently we are concentrating our efforts with what I like to call "pilot village" or the town of Bisegna. The town of Bisegna is at the center of the Abruzzo National Park, one of the oldest and most important parks of Italy. It is located in a strategic position as not far from Rome (exit A24 motorways - Pescina is only 20 KM) then easily accessible by any means and at a stone's throw from the ski slopes of Pescasseroli.)











SCORCIO CENTRO STORICO
(

IL PRESIDIO PERMANENTE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
THE PERMANENT PRESENCE OF ABRUZZO NATIONAL PARK

SCORCIO CENTRO STORICO

LA "TORRE"
(THE TOWER)

VISTA D'ESTATE
VIEW OF SUMMER

VISTA D'INVERNO
VIEW OF WINTER
In questo comune sono presenti numerose abitazioni in disuso, vecchie stalle e fienili quasi tutte con porzioni di terreno circostanti e di proprietà esclusiva che si prestano ad essere ristrutturate ed essere vissute come case di vacanza. I restauri e le ristrutturazioni che saranno eseguite cercheranno per quanto possibile di mantenere le tradizioni e l'uso dei materiali originali quali pietra, legno massello, coppi originali recuperati e restaurati combinate con le piu moderne tecniche per il risparmio energetico e domotica creando un ambiente moderno ma caldo ed accogliente.
(In this town there are many homes abandoned, old stables and barns with almost all portions of land surrounding the exclusive properties that lend themselves to be restructured and be experienced as vacation homes. The restorations and renovations to be carried out as far as possible try to keep the traditions and the use of original materials such as stone, wood, tiles recovered and restored the original combined with the most modern techniques for energy saving and home automation creating a modern but warm and welcoming.)

Nella pagina http://iastudiotecnico.blogspot.it/p/recupero-borghi-e-immobiliare.html troverete tutte le infomazioni del caso!
(Http://iastudiotecnico.blogspot.it/p/recupero-borghi-e-immobiliare.html the page you will find all the information of the case!)

Un saluto!
(A greeting!)

ing. Ciervo Marco